IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
                                  E 
      IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, col
quale viene stabilito che l'erogazione di parte del  fondo  ordinario
per le comunita' montane relativo al 1987 e' subordinata  all'inoltro
ai  Ministeri  dell'interno,  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica,  entro  il  termine  del  30  giugno  1987,
dell'apposita certificazione relativa al bilancio di  previsione  per
l'esercizio 1987 e dell'apposita certificazione riguardante il  conto
consuntivo del penultimo anno precedente; 
  Considerato che le modalita' relative alle suddette  certificazioni
devono essere indicate  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio  e
della programmazione economica; 
  Ravvisata l'urgenza di indicare le modalita'  della  certificazione
relativa al  bilancio  dell'anno  1987,  rimandando  ad  un  apposito
decreto la determinazione delle modalita' sul certificato relativo al
costo consuntivo 1985; 
  Sentita l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le comunita' montane devono compilare un certificato  sul  bilancio
1987 conforme  all'allegato  modello  che  fa  parte  integrante  del
presente decreto. 
  Detto certificato in un originale  e  otto  copie  autenticate,  e'
allegato al bilancio di previsione e viene con lo stesso trasmesso al
competente organo di controllo, il quale  attesta  in  calce  che  lo
stesso e' regolarmente compilato e corrisponde  alle  previsioni  del
bilancio divenuto esecutivo e  inoltra  l'originale  e  cinque  copie
autenticate entro il  30  giugno  1987,  al  Ministero  dell'interno,
tramite la prefettura competente per territorio, la presidenza  della
giunta regionale della Valle d'Aosta, per i comuni di quella regione,
ed il commissariato  del  Governo  competente,  per  i  comuni  delle
province di Bolzano e Trento. Detti organi provvedono ad inviare  una
copia del certificato al Ministero del tesoro  ed  al  Ministero  del
bilancio e della programmazione economica. 
  Il comitato regionale di controllo invia copia del certificato alla
regione e ne restituisce una all'ente interessato. 
  I certificati devono essere redatti esclusivamente a  macchina  nel
formato cm 21 x 29,7 e firmati dal presidente e dal segretario  della
comunita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, addi' 3 aprile 1987 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Scalfaro 
 
                       Il Ministro del tesoro 
                                Goria 
 
      Il Ministro del bilancio e della programmazione economica 
                               Romita